Nelle gare pubbliche, i criteri premiali sono spesso presentati come leve per migliorare la qualità delle offerte. Ma non sempre funzionano così. In alcuni casi aiutano a orientare la selezione verso obiettivi concreti; in altri, invece, introducono ambiguità che finiscono per indebolire la trasparenza della procedura. Il punto diventa allora capire dove si colloca il confine. È il caso, ad esempio, della prossimità territoriale: può avere senso valorizzarla quando incide sull’esecuzione del servizio, ma può anche trasformarsi in un criterio poco chiaro, difficilmente verificabile. Lo stesso vale, ma in modo diverso, per la certificazione della parità di genere: qui il dubbio non è tanto “come usarla”, quanto piuttosto “se sia possibile non usarla affatto”. Su questi nodi si è soffermata ANAC con la delibera n. 106 del 24 marzo 2026, intervenendo su una gara europea per servizi tecnici e offrendo indicazioni che vanno ben oltre il singolo caso.
Una gara che non regge: quando i problemi sono sistemici
La procedura analizzata riguarda un affidamento sopra soglia, finanziato con fondi PNRR, in cui il peso dell’offerta tecnica era nettamente predominante. In un contesto simile, ogni criterio qualitativo diventa decisivo. Ed è proprio qui che emergono le criticità: non un errore isolato, ma un insieme di problemi che si rafforzano a vicenda. Da un lato, un criterio premiale costruito in modo generico; dall’altro, un criterio obbligatorio completamente assente; infine, una commissione che applica regole diverse da quelle previste. Il risultato è una procedura fragile, in cui viene meno il collegamento tra regole scritte e valutazioni effettive. L’ANAC richiama quindi l’art. 108, comma 7, del Codice dei contratti, chiarendo che questa norma non serve solo ad ampliare gli spazi di scelta delle amministrazioni, ma soprattutto a incanalarli entro confini ben definiti.
Prossimità e parità di genere: libertà apparente e obblighi reali
Uno dei passaggi più interessanti riguarda la distinzione tra criteri facoltativi e criteri obbligatori. La prossimità territoriale rientra tra i primi: può essere utilizzata, ma solo se ha un senso concreto rispetto alla prestazione richiesta. Non basta citarla nel disciplinare. Occorre spiegare cosa si intende per vicinanza, quali aspetti organizzativi vengono premiati, come si distribuisce il punteggio e su quali basi la commissione deve valutare. Se questi elementi mancano, il criterio diventa una scatola vuota, che rischia di essere riempita in modo discrezionale durante la valutazione. Diverso, invece, il discorso per la parità di genere. Qui non c’è spazio per interpretazioni: il punteggio premiale deve esserci. Non inserirlo significa costruire una lex specialis non conforme alla legge. La differenza tra i due casi è netta: nel primo si discute di come esercitare una facoltà, nel secondo si è di fronte a un obbligo preciso.
Regole scritte e regole applicate: il vero banco di prova
A rendere ancora più problematica la procedura è il comportamento della commissione, che non si è limitata a valutare le offerte, ma ha di fatto modificato i criteri applicando punteggi e massimali diversi da quelli previsti. Questo passaggio mette in evidenza un punto spesso sottovalutato: la qualità di una gara non dipende solo da come è scritta, ma anche da come viene gestita. Una lex specialis ben costruita perde valore se non viene rispettata; al contrario, regole già deboli diventano ancora più critiche quando vengono applicate in modo incoerente. Il messaggio che emerge dalla delibera è quindi molto chiaro: i criteri premiali possono essere strumenti utili, ma solo se restano sotto controllo. Devono essere comprensibili prima della gara, applicati in modo fedele durante la valutazione e coerenti con il quadro normativo. Quando uno di questi elementi manca, il rischio non è solo quello di un errore tecnico, ma di una perdita complessiva di affidabilità della procedura.
Si allega: ANAC delibera n. 106 del 24 marzo 2026.